FSBA POTENZIATO : 20 settimane per completare il 2022 e dal 2023 si sale a 26 settimane

NOVITA’ 14 Dicembre 2022 pubblicato il nuovo Regolamento FSBA in vigore dal 1 Gennaio 2023 clicca qui

Novità 10 Ottobre 2022 accordo veneto sulla dismissione del modello D06 e della relativa modalità di pagamento da parte di Ebav per conto di FSBA su iban del lavoratore che sarà sostituita da pagamento diretto di FSBA al lavoratore su IBAN indicata nel portale sinaweb, da quando entrerà in vigore il nuovo Regolamento FSBA ( clicca qui ) . L’accordo veneto introduce inoltre una nuova prestazione veneta integrativa ad FSBA che eroga EBAV al dipendente solo previa presentazione tramite del mod.D66 ( qui ).

Positive novità volute da Confartigianato e dalle parti sociali per tutelare i datori di lavoro artigiani non edili ( con CSC 4 e codice autorizzazione INPS 7B ) in previsione di affrontare un autunno inverno 2022/2023 difficile per il settore stante il caro energia fuori controllo , le possibili politiche di razionamento energetico che saranno introdotte con i contraccolpi negativi che questa situazione potrà avere sulla tenuta occupazionale nell’artigianato anche trevigiano.

Per il 2022 le settimane richiedibili dell’ammortizzatore sociale FSBA salgono infatti da 13 a 20 , a stabilirlo è l’aggiornamento delle procedure operative rilasciate sul portale del Fondo in data 1.8.2022 clicca qui.

Le parti sociali venete hanno ribadito che le procedure sindacali restano invariate (obbligatorietà di definire un accordo sindacale aziendale per ogni sospensione) a quelle in uso per il 2022 con la sottoscrizione dell’Avviso Comune Veneto del 1.9.2022 clicca qui che sarà poi la base negoziale di riferimento per la definizione del nuovo regolamento per il 2023.

Quindi dal 1.1.2022 al 31.12.2022 sono 20 le settimane a disposizione, pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 120 su 6 giorni/settimana e a 140 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

Il massimale erogabile come per ogni altro ammortizzatore sociale ( CIGO e FIS ) per il 2022 è fissato dall’INPS in € 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti. L’ammontare dell’assegno FSBA che sarà bonificato al lavoratore sospeso resta pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del d.lgs 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana).

Per il 2023 ancora più aiuto alle imprese artigiane e ai loro dipendenti grazie alla sottoscrizione il 2 Settembre scorso dell’Accordo Interconfederale Nazionale per l’adeguamento di FSBA alle novità sugli ammortizzatori sociali introdotte dalla legge di bilancio per il 2022 (l.234/2021e l.25/2022) . Il testo è consultabile qui.

Quindi dal 1 Gennaio 2023 le novità soggettive sono l’estensione della tutela agli apprendisti duali ( ossia quelli di cui all’artt.43,45 del D.lgs.81/2015 ) ossia quelli che si perfezionano con studenti per fargli conseguire il titolo di studio e ai lavoratori a domicilio e l’abbassamento dell’anzianità aziendale dagli attuali 90 a 30 giorni . Le altre novità oggettive ( durate ; introduzione trattamenti di cassa integrazione straordinarie per datori di lavoro con più di 15 dipendenti , l’aliquota di costo/la contribuzione da versare ; quando ricorre l’addizionale in caso di utilizzo/ altro ancora ) sono consultabili nella sintesi FSBA 2023 clicca qui .

Altro storico risultato conseguito su impulso di Confartigianato e reso applicativo dall’INPS con la circolare nr. 76 punto 5.1. del 30 giugno 2002 è quello per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2022, in applicazione del combinato disposto dell’articolo 27 e del nuovo comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015, sono destinatarie delle tutele di FSBA anche le cosiddette imprese artigiane dell’indotto che fruivano di fatto da moltissimi anni solo “virtualmente” della CIGS pur versando fino al 31.12.2021 all’INPS la contribuzione prevista, si tratta delle imprese artigiane identificate con i seguenti C.S.C.:
4.18.03 con C.A. 5K;
4.XX.XX con C.A. 3X;
4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X.

Ricordiamo che le imprese edili artigiane , le altre industriali ossia tutte quelle che in caso di mancanza lavoro sono tutelate con la CIGO per legge hanno già ricevuto un ‘ estensione fino al 31.12.2022 di ulteriori 26 settimane laddove abbiano finito tutte quelle ordinariamente disponibili di CIGO ; per le imprese invece rientranti nel campo di applicazione del FIS che operano in specifici settori Ateco come quelli della Ristorazione, del Turismo e di talune altre attività (per la lista completa vedi circolare qui INPS nr.97 del 10 Agosto 2022) hanno ricevuto ulteriori 8 settimane laddove per crisi abbiano esaurito tutta la dotazione ordinaria di FIS disponibile ( 13 settimane nel biennio per datori fino a 5 dipendenti ; 26 settimane per datori con più di 5 dipendenti ).

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