GREEN PASS – ACCESSO AI CENTRI BENESSERE

Il Decreto Legge n.105 del 23 luglio scorso riguardante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica stabilisce che, a partire dal prossimo 6 agosto, sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di un “Green Pass” comprovante alternativamente l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino, la guarigione dal COVID (validità 6 mesi), l’effettuazione di un “tampone negativo” (validità 48 ore).
Considerata la sovrapponibilità di alcune attività che possono essere svolte sia nei centri estetici che nei centri benessere, si ritiene che l’unico elemento di certezza da utilizzare per stabilire l’assoggettabilità alla normativa Green Pass in caso di controlli da parte della pubblica autorità sia il codice ateco attività.
Pertanto:

  • Sono ESCLUSI dall’obbligo di verifica del green pass i centri estetici (Codice ateco attività 96.02.02)
  • Sono SOGGETTI all’obbligo di verifica del green pass tutti i centri benessere (Codice ateco attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati limitatamente alle attività al chiuso.

Al fine di semplificare le operazioni di verifica poste in capo alle imprese soggette al controllo del Green Pass, Confartigianato Imprese ha inoltrato alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera un emendamento (consultabile cliccando qui) mirato a chiarire che la responsabilità della verifica dell’identità delle persone che accedono alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il green pass spetta esclusivamente alla pubblica autorità.
Daremo informazioni puntuali circa l’iter parlamentare del Decreto.

PER LE IMPRESE DEL SETTORE SOGGETTE A VERIFICA DEL GREEN PASS SONO RIPORTATE DI SEGUITO LE INDICAZIONI DA SEGUIRE

Come fare la verifica
Le modalità per effettuare le verifiche, da parte dei titolari dell’esercizio o loro delegati, sul possesso di idonea certificazione per l’accesso ai locali sono contenute nel DPCM 17 giugno 2021, che all’art. 13 comma 1 stabilisce che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario.

Per la lettura è necessario scaricare un’apposita app del Ministero della Salute da uno dei seguenti link, a seconda del sistema usato (IOS o ANDROID) :
https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US

Verifica del green pass effettuabile anche da propri dipendenti , collaboratori, etc.
Il legale rappresentante può delegare propri dipendenti, collaboratori anche familiari, altri soci e altri soggetti nelle forme di contrattuali di legge alla verifica del Green Pass.
Per gestire la delega di controllo del Green Pass abbiamo predisposto un fac simile (clicca qui)che soddisfa i requisiti di forma previsti dalla legge.
La delega deve essere firmata sia dal soggetto delegante sia da quello delegato e conservata nel centro benessere a disposizione delle autorità di controllo.

Esenzioni
Minori di anni 12 e le persone esentate con relativo certificato medico per motivi di salute .

Sanzioni
In caso di mancata verifica del green pass è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro a carico dell’impresa e del cliente, in caso di ripetuta violazione ( per tre volte in tre giorni diversi ) può essere imposta la chiusura dell’attività da 1 a 10 giorni. Le verifiche potranno essere svolte dalle forze di polizia, dalla polizia municipale e dalle altre autorità di controllo competenti.