DECRETO GREEN PASS: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE

Nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 21 Settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” che introduce dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori dipendenti, per gli artigiani e gli altri lavoratori autonomi. 

Una misura che, nel garantire la tutela della salute e della sicurezza in azienda e nei cantieri, salvaguarda la produttività delle imprese.

Di seguito le principali disposizioni dedicate al lavoro nel settore privato.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano un’attività lavorativa nel settore privato a qualunque titolo, quindi i dipendenti e/o gli stagisti di inserimento lavorativo o scolastico e/o somministrati, i lavoratori autonomi (titolari, soci, collaboratori familiari, etc.), i soggetti che svolgono un’attività lavorativa sulla base di contratti esterni.
I medesimi soggetti sono tenuti al possesso e all’esibizione del Certificato Verde anche per l’attività formativa, adempimentale e non, connessa all’attività lavorativa.
Il possesso e l’esibizione del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

VERIFICHE 
Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni.
Entro il 15 ottobre p.v. i datori di lavoro devono definire, con atto formale, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, che devono essere effettuate alle condizioni previste con la app Verifica C19.
I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro. 
I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati alla verifica delle certificazioni e all’accertamento di eventuali violazioni.

CONSEGUENZE OPERATIVE
Il decreto prevede che i lavoratori privi di Green Pass non possano accedere ai luoghi di lavoro e conseguentemente la loro assenza è considerata ingiustificata.
I lavoratori dipendenti privi di Certificazione Verde per il periodo di assenza ingiustificata maturato non riceveranno la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Gli stessi mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e quindi non possono essere licenziati per questa mancanza.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro la sostituzione temporanea del lavoratore privo di Certificazione Verde. 

SANZIONI 
Per i datori di lavoro è prevista la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro laddove:

  • non formalizzino le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre 2021;
  • non effettuino le previste verifiche della certificazione verde.
    In caso di reiterazione la sanzione amministrativa viene raddoppiata.
    Per i lavoratori è prevista la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro laddove abbiano avuto accesso violando l’obbligo di certificazione verde.
    Le sanzioni saranno irrogate dal Prefetto. Per tale attività nei luoghi di lavoro lo stesso potrà avvalersi anche del personale dell’Ispettorato del lavoro e del personale ispettivo dell’Azienda Sanitaria competente.

Per informazioni sulla gestione delle novità relative al Green Pass nelle imprese restano a disposizione gli uffici sicurezza e gestione del personale delle Associazioni mandamentali. 

FAC SIMILE DI DELEGA PER VERIFICA GREEN PASS

AGGIORNAMENTO 22 SETTEMBRE – L’ARTICOLO E’ STATO MODIFICATO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO IN GAZZETTA