Il 12 ottobre 2023 Confartigianato Imprese Veneto (diffusione operativa a novembre) , le organizzazioni Artigiane del Veneto e le OO.SS di categoria hanno siglato il rinnovo del CCRL dell’Area Comunicazione ( ex Grafici), il cui ultimo aggiornamento risale al 30 agosto 2010, e che in Veneto si applica a 1.050 (235 in provincia di Treviso ) imprese artigiane e coinvolge 5.400 (1.300 in provincia di Treviso) loro dipendenti. Ricordiamo che il CCNL è scaduto il 31 dicembre 2022 e che nel 2024 sarà avviata la trattativa per il suo rinnovo. I Presidenti dell’Area Comunicazione e Servizi Innovativi di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana affermano: “le innovazioni apportate con il rinnovo del contratto regionale possano dare una risposta concreta e moderna alle esigenze produttive e di flessibilità di un mercato in continua evoluzione, che risente di una congiuntura economica caratterizzata da una situazione internazionale particolarmente negativa. Si conferma nuovamente il valore della contrattazione del territorio vicina alle esigenze delle imprese e dei loro dipendenti che in un confronto propositivo tra le parti regionali è stata capace ancora una volta di trovare soluzioni innovative, al passo con la necessità di rendere attrattive le imprese artigiane e PMI del settore verso nuovi ingressi e in grado di soddisfare i fabbisogni reali dei lavoratori”.
QUI il testo integrale del CCRL comprensivo di quello sull’ EVR e relativi depositi telematici all’ispettorato del lavoro regionale.
Campo di applicazione: il CCRL si applica alle imprese artigiane e PMI Area Comunicazione.
Codici contratto: CNEL G016; EMENS 180; Codice Ebav AF; ANPAL ARTIGIANE 1400 ; ANPAL PMI 9650.
Durata: dal 12 ottobre 2023 sino al 31 dicembre 2026 e continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza se non disdetto da una delle parti entro 3 mesi dalla scadenza.
Elementi retributivi regionali in busta paga: dalla retribuzione di gennaio 2024 cesserà di essere corrisposto l’I.R.R. di cui all’accordo 19/09/1995 e 30/09/1996 che sarà sostituito dal nuovo Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) e da quanto stabilito in materia di welfare aziendale su base collettiva. Gli importi a titolo di Incremento Retributivo Regionale cessano con ultima erogazione nel cedolino di dicembre 2023 . Gli importi mensili che cessano sono i seguenti : 1A = 27,89€ ; 1B = 23,76€ ; 2° = 22,21€ ;3° = 19,11€; 4°= 16,53€ ;5 bis = 13,69€ ;5 = 12,65€ ;6 = 10,84€. Dal cedolino di Gennaio 2024 come voce retributiva veneta strutturale con efficacia su ogni istituto diretto, indiretto e differito ci sarà l’E.R.R. pari a 0,44€ mensili per ogni livello da riconoscere per intero per gli apprendisti professionalizzanti e duali. Tabella in vigore a Gennaio 2024 clicca qui.
Sia l’E.V.R. che il welfare aziendale non potranno essere assorbiti da altri elementi retributivi o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori, essendo gli stessi aggiuntivi al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori ( quindi non sono assorbibili nemmeno da superminimi con clausola di assorbimento espressa) .
Costo del lavoro di settore a novembre 2023 clicca qui ; tabelle salariali in vigore a novembre 2023 scaricabili qui.
Welfare aziendale su base contrattuale annotazione dalle paghe di Gennaio 2024 (art.12 CCRL)
Per gli anni 2024-2025-2026, le imprese metteranno a disposizione dei lavoratori i seguenti importi anni destinabili a soluzioni di welfare :
Per i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro concordato nel mese di assegnazione (gennaio e/o giugno) pari o superiore al 50%:
- 250,00 € annui per operai, impiegati, quadri
- 180,00 € annui per apprendisti professionalizzanti
Per i lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro concordato nel mese di assegnazione inferiore al 50%:
- 130,00 € annui per operai, impiegati, quadri
- 90,00 € annui per apprendisti professionalizzanti
Gli importi di cui sopra verranno resi disponibili dalle imprese in due tranche con le seguenti modalità:
- Il 50% entro la fine del mese di febbraio del medesimo anno (o al termine del periodo di prova se successivo), con annotazione nel cedolino di Gennaio 2024 (2025,2026);
- Il 50% entro la fine del mese di luglio del medesimo anno (o al termine del periodo di prova se successivo),con annotazione nel cedolino di Giugno 2024(2025,2026).
Scheda di sintesi su importi welfare in base al tipo di lavoratore beneficiario clicca qui.
Ogni impresa deve avvisare nei mesi di ottobre/novembre 2023 (2024/2025) i propri dipendenti usando l’allegato E clicca qui di quale sia l’offerta welfare che intende adottare, i dipendenti devono restituire la scelta entro il 10 dicembre 2023 (2024/2025). Se il datore non mette a disposizione la soluzione welfare i valori sopra previsti si intendono importi lordi da assoggettare a normale contribuzione ditta e dipendente, imposizione fiscale ed avrà incidenza differita solo sul TFR.
EVR erogazione dalle paghe di Maggio 2024
L’ EVR sarà erogata la prima volta dalle paghe di Maggio 2024 ed è un elemento variabile della retribuzione legato alla produttività aziendale e regolamentato dall’”Accordo regionale veneto Elemento Variabile della Retribuzione anni 2024-2025-2026 per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell’area della comunicazione” allegato al CCRL e di cui ne costituisce parte integrante. E’ previsto un importo complessivo per il 2024 che aumenta poi nel 2025 e nel 2026. L’erogazione avviene con importi su base mensile/oraria nei periodi da maggio 2024 ad aprile 2025; da maggio 2025 ad aprile 2026 ; da maggio 2026 ad aprile 2027 . L’ EVR quindi viene erogata per tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie, straordinarie e supplementari o in applicazione clausole elastiche per i par time) sono equiparate quelle per congedo di maternità/paternità, per congedo parentale, per infortunio sul lavoro, avvenuto in azienda e malattia professionale,permessi l.104/92 , permessi donazione sangue, ferie collettive, permessi retribuiti per assemblee e cariche sindacali.
Per gli importi e le condizioni di erogazione dell’EVR 2024 clicca qui.
L’importo sarà erogato sulla base della verifica dei seguenti due indicatori di riferimento, che ogni azienda dovrà valutare in base ai propri risultati:
- Volume affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i dati della dichiarazione dell’annualità corrente con quelli della dichiarazione dell’annualità precedente e rapportati al numero delle ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate nell’anno dai dipendenti (vale 80% importo previsto ) ;
- Numero medio dei dipendenti occupati nello stesso anno di riferimento rispetto all’anno precedente ( vale il 20% importo previsto).
Per l’erogazione dell’EVR viene inoltre prevista un’opzione welfare secondo la quale il lavoratore che la riceve dal datore potrà optare per la destinazione dell’importo totale o parziale dell’E.V.R., in un’unica soluzione, da mettere a disposizione entro il mese di giugno dell’anno di riferimento, a prestazioni, opere, servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di welfare. Su richiesta del lavoratore, se lo stesso è iscritto ad un Fondo di previdenza complementare con il TFR, l’impresa può destinare l’importo in contribuzione datoriale aggiuntiva nel fondo di previdenza. L’ EVR, ove rispettata la procedura prevista dal CCRL, potrà anche essere detassata facendo conseguire sulla cifra lorda spettante la tassazione forfettaria di vantaggio del 5% contro quella media di riferimento per il profilo fiscale di ciascun dipendente ( es.28%), quindi facendo ottenere più netto ai propri dipendenti a parità di costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro.
EBAV aumento contribuzione secondo livello dal mod. B01 di Ottobre 2023
A partire dalle denunce del mese di ottobre 2023, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote destinate al Fondo di secondo livello per l’area comunicazione diventano € 4,85 (era € 3,61 fino a settembre 2023) a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità e € 2,00 ( era € 1,80 fino a settembre 2023) a carico dei lavoratori per dodici mensilità.
Novità contratto a termine dal 12.10.2023: vengono esentati dal limite numerico previsto dall’art. 23, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 i contratti a tempo determinato conclusi con soggetti in mobilità, disoccupati da almeno 6 mesi che godono di disoccupazione o ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati.
Lavoro agile: le Parti Sociali, nell’impegno a promuovere forme di flessibilità presso le ditte artigiane e PMI, allo scopo di garantire la parità dei generi favorendo l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e/o di assistenza a familiari conciliando tempi di lavoro con tempi di vita, con il presente CCRL richiamano nel dettaglio la regolamentazione del Lavoro Agile di cui al CCNL 16/5/2022.
Gestione flessibile degli orari di lavoro: il contratto regionale riprende, aggiornandoli e integrandoli con quanto previsto dal CCNL, l’istituto dell’Accantonamento annuo di compensazione (banca ore) e quello relativo alla Flessibilità settimanale dell’orario di lavoro. In particolare, le imprese potranno ricorrere all’Accantonamento annuo di compensazione e la Flessibilità settimanale dell’orario settimanale di lavoro.
Banca ore solidale (art.6 CCRL ) : una novità di rilievo introdotta dal nuovo CCRL riguarda la possibilità di attivare l’istituto della Banca ore solidale al fine di consentire ai lavoratori di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti gravi e situazioni di assistenza e di estendere tale istituto anche nei confronti del lavoratore stesso nel caso di grave malattia o per assistenza del coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di 2° grado gravemente malato ex legge n. 53/2000. A fronte delle differenti necessità delle aziende nella gestione dell’istituto, il CCRL ha previsto le linee guida, demandando ai singoli regolamenti aziendali stipulati e/o adottati le modalità di gestione operative della Banca ore solidale.
Previdenza complementare incentivata con due interventi (art.15 CCRL) :
(1) per favorire l’adesione del lavoratore alle sole forme di previdenza complementare negoziale ( www.solidarietà veneto.it. o www.fonte.it) , anche in considerazione dell’elevato costo della rivalutazione del TFR ove viene mantenuto in azienda, si prevede che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari a 1,4% della retribuzione tabellare vigente a favore dei lavoratori che si iscrivono con il TFR ad un fondo negoziale dopo la stipula del presente accordo o per quelli che a tale data siano già iscritti ad un fondo negoziale. Tale % assorbe quella prevista dal CCNL ( ad oggi 1%) prevista carico ditta laddove il dipendente oltre ad essere iscritto ad un fondo negoziale conferisca anche il contributo a suo carico ( minimo 1% da CCNL ).
(2) introdotti anche questo settore le prestazioni EBAV A44 ( per le imprese) e quella D44 ( per i dipendenti) , già in uso nell’area meccanica e alimentazione/panificazione, che consiste in una erogazione una tantum alla ditta per ogni dipendente che si iscrive con il TFR ad un fondo negoziale del comparto artigiano e al dipendente per la sua prima iscrizione con il TFR dopo la stipula del CCRL ad un fondo negoziale. Il range della prestazione sarà prevista dal comitato di categoria con erogazione dal 2024 . Per l’azienda il range và da 100€ a 300€ per dipendenti con 35 anni compiuti , per gli under 35 dai 200€ ai 400€. Per i dipendenti con 35 anni compiuti il range và da 200€ a 400€, se under 35 anni dai 300€ ai 600€.