ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 12 MARZO – VENETO PASSA IN ZONA ROSSA

Il Ministro della Salute il 12 marzo 2021 ha firmato l’Ordinanza che classifica la Regione Veneto come ZONA ROSSA. Il provvedimento produce effetti dal 15 marzo 2021.

Di seguito le principali misure vigenti nella ZONA ROSSA:

Coprifuoco
Confermato dalle 22.00 alle 5.00. In questa fascia oraria sono consentiti solo gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute.

Spostamenti

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • È vietato lo spostamento tra Regioni o provincie autonome sino al 27 marzo, salvo motivi di lavoro, salute, necessità e rientro alla propria abitazione/domicilio/residenza. Per le attività delle imprese nulla cambia in quanto i lavoratori potranno comunque circolare tramite autocertificazione che attesti le comprovate esigenze lavorative.
  • Non è consentito spostarsi nell’ambito del proprio territorio comunale verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00. Non sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • Ogni spostamento da casa, in ogni caso tra le 5.00 alle 22.00, è consentito solo se giustificato da validi motivi e accompagnato da autocertificazione

Attività commerciali al dettaglio e servizi

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 , sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
  • Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad esse assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24. Di conseguenza restano chiuse le attività di barbieri e parrucchieri ed estetica, mentre rimangono aperte le pulitintolavanderie.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad eccezione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
  • È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonchè fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00.
  • Sospese le attività di centri benessere, centri termali, palestre, piscine, centri natatori. Confermato il divieto di svolgere convegni, congressi e altri eventi.

Spostamenti da e per l’estero per esigenze lavorative
Consentiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i vari Paesi (vedasi art.6 DPCM e relativo allegato 20).
Per chi rientra in Italia dopo un soggiorno non superiore a 120 ore non vige l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni.

Scuola
Sono sospese le attività dei servizi educativi per l’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole, di ogni ordine e grado, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.