ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 2 APRILE – VENETO PASSA IN ZONA ARANCIONE

Il Ministro della Salute il 2 aprile 2021 ha firmato l’ Ordinanza che classifica la Regione Veneto ZONA ARANCIONE e produce effetti dal 6 aprile 2021.

Si ricordano le principali misure vigenti nella ZONA ARANCIONE: 

Coprifuoco
Confermato dalle 22.00 alle 5.00. In questa fascia oraria sono consentiti solo gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute. 

Spostamenti 

  • È vietato lo spostamento tra Regioni o provincie autonome, salvo motivi di lavoro, salute, necessità e rientro alla propria abitazione/domicilio/residenza. Per le attività delle imprese nulla cambia in quanto i lavoratori potranno comunque circolare tramite autocertificazione che attesti le comprovate esigenze lavorative.
  • È vietato lo spostamento nel comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi nell’ambito del proprio territorio comunale verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Attività commerciali al dettaglio e servizi

  • Le attività commerciali e i servizi alla persona si svolgono regolarmente nel rispetto delle misure anticontagio.
  • Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad esse assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad eccezione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
  • È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonchè fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00.
  • Sospese le attività di centri benessere, centri termali, palestre, piscine, centri natatori. Confermato il divieto di svolgere convegni, congressi e altri eventi.

Spostamenti da e per l’estero per esigenze lavorative 
Consentiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i vari Paesi (vedasi art.51 DPCM e relativo allegato 20). 
Per chi rientra in Italia dopo un soggiorno non superiore a 120 ore non vige l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni.