ORDINANZA REGIONE VENETO N. 156 DEL 24 NOVEMBRE 2020

Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha firmato l’Ordinanza n.156 del 24 novembre “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.
Il provvedimento che entra in vigore il 26 novembre e avrà effetto fino al 4 dicembre conferma le disposizione della precedente (n151 del 12 novembre u.s.) integrandola con alcune novità.

Mascherine
E’ obbligatorio l’uso della mascherina fuori casa, nei mezzi di trasporto pubblici e in quelli privati in presenza di non conviventi, fatta eccezione per bambini, chi svolge attività sportiva e persone con patologie.
E’ consentito l’abbassamento momentaneo per bevande o tabacchi limitato alla consumazione e nel rispetto della distanza di un metro sia seduti o in piedi.
Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in caso di violazione della disposizione sul corretto uso delle mascherine da parte di avventori risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell’esercizio in caso di plurime contestuali violazioni da parte di avventori.

Attività sportiva e motoria
E’ consentita l’attività sportiva in parchi pubblici, aree verdi, rurali o periferiche nel rispetto della distanza di almeno due metri.
L’attività motoria, come le passeggiate, va svolta a un metro di distanza. Non sono possibili queste attività in località turistiche e centri cittadini.

Esercizi di vendita di generi alimentari
E’ consentito l’accesso a una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare minori di 14 anni e persone con disabilità.

Mercati all’aperto
Sono vietati se non nei Comuni che prevedono un piano dei Sindaci, perimetrazione o delimitazione o cartelli per convogliare accesso e uscita dei cittadini.
Obbligatorio il controllo sulle presenze per prevenire gli affollamenti con sorveglianza pubblica o privata.

Attività di somministrazione alimenti e bevande
Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.
È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità sopra descritte.
I menù devono essere digitali o usa e getta cartacei. E’ vietata ogni forma di buffet.
Va rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro; a ogni tavolo, non possono sedersi più di quattro soggetti non conviventi. La mascherina va indossata per ogni spostamento nel locale. Il liquido igienizzante deve essere presente in entrata, sui tavoli e nei bagni. le consegne a domicilio sono fortemente consigliate.

Esercizi di commercio al dettaglio singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali
Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita sono chiuse al pubblico, salvo farmacie, parafarmacie, attività per la vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, al chiuso o area pubblica, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, attività per la vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Il limite agli accessi sarà valutato in base ai metri quadri delle superfici di vendita:
– fino a 40 metri quadri potrà entrare un solo cliente alla volta,
– fino a 250 metri quadri un cliente ogni 20 metri quadri,
– superiori ai 250 metri quadri un cliente ogni 30 metri quadri.
Il gestore :
– è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite;
– garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata;
– nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.

Si raccomanda di riservare l’accesso agli esercizi di grande vendita nelle prime due ore del mattino agli anziani.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore.

Ulteriori misure
Trasporto su acqua, gomma e ferro rimodulano il trasporto per assicurare i servizi minimi di linea e non di linea con il 50% della capienza.

Tamponi: anche i pediatri potranno effettuarli
Il documento rinnova l’incarico di effettuare i tamponi a medici di base, e aggiunge anche i pediatri di libera scelta. In base al provvedimento medici di base e pediatri di libera scelta possono effettuare tamponi e disporre l’isolamento domiciliare in caso di positivita’.