SETTORE EDILE ARTIGIANO E PMI: NEL 2022 LE NOVITA’ DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

I primi mesi del 2022, sulla spinta di un trend comunque positivo del settore già visibile da metà 2021,   hanno visto impegnata Confartigianato a livello nazionale e territoriale  nella chiusura delle trattative sindacali da tempo avviate e  nella  stipula dei rinnovi del ccnl e del ccrl che si applicano  in Veneto alle imprese datrici di lavoro artigiane e  piccole e medie imprese industriali.

Per la provincia di Treviso queste novità contrattuali, si applicano ad una platea di circa 1.300 imprese datrici di lavoro ( circa 4.100 in Veneto) e 4.700 lavoratori ( circa 15 mila in Veneto).

CCNL EDILI ARTIGIANATO E PMI QUI – CCRL EDILI ARTIGIANATO E PMI QUI

PARTE ECONOMICA CCNL

Aumento complessivo di circa il 5% a valere sui minimi come da tabelle che segue.

Le tabelle in vigore in Veneto da Maggio 2022 sono consultabili cliccando qui comprensive di quelle degli apprendisti professionalizzanti e duali,dell’EVR veneta in erogazione  e del costo del lavoro orario vigente.

Non è stata prevista alcuna una tantum da erogare sulla scopertura contrattuale rispetto al precedente CCNL  scaduto il 31 Dicembre 2020.

Il costo del lavoro dal 1 Maggio 2022 è consultabile qui

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE E.V.R.  (articoli 14 e 42 del CCNL e art.18 del CCRL Veneto )

Il ccnl detta le regole che la contrattazione collettiva territoriale deve seguire per introdurre tale elemento retributivo di secondo livello che è ancorato all’andamento congiunturale del settore edile artigiano e pmi come misurato da un serie di parametri territoriali di  un dato territorio.

Questa parte del CCNL è rivolta nel Veneto, dove la contrattazione artigiana è di secondo livello è regionale,  alle associazioni artigiane e al  sindacato di settore veneto.

Il CCNL prevede che nella costruzione dell’EVR le parti regionali ancorino la sua erogazione al soddisfacimento di  parametri per misurare la perfomance migliorativa di un dato periodo di riferimento  rispetto a quello immediatamente precedente confrontabile per pari durata fino ad un massino di un triennio.

I parametri per l’EVR sono cinque di cui tre fissati dal CCNL per  ogni contratto territoriale mentre i restanti due saranno scelti dal contratto territoriale.

I tre parametri nazionali validi anche in Veneto  sono :

  1. Numero lavoratori iscritti ad Edilcassa Veneto,
  2. Monte salari denunciato nei dichiarativi mensili ad Edilcassa Veneto,
  3. Ore denunciate ad Edilcassa Veneto ponderate rispetto ad un % di incidenza media della CIGO.

I due parametri  introdotti dal CCRL Veneto vigente del 3 Febbraio 2022 sono :

  • Numero gratifiche natalizie liquidate da Edilcassa Veneto,
  • Numero imprese iscritte a Edilcassa Veneto.

Il ccnl fissa anche le regole per determinare la modulazione dell’importo lordo dell’EVR.

Il valore  massimo definibile nell’integrativo regionale è  fino ad un massimo  al 6% ( il CCRL Veneto del 3 Febbraio 2022 lo ha fissato al 4%) dei minimi in  vigore  e stabilisce che  l’importo mensile/annuo negoziato sarà erogato al :

  • 100% se tutti  e 5 i parametri regionali sono positivi ( uguale nel CCRL Veneto);
  • 70%–>100% se sono 4 i parametri regionali positivi (80% nel CCRL Veneto);
  • 40%–>70%  se sono 3 i parametri regionali positivi (60% nel CCRL Veneto);
  • 20%–>40%  se sono 2 i parametri regionali positivi (40% nel CCRL Veneto );
  • 20% se è uno solo il parametro regionale positivo (uguale nel CCRL Veneto).

In via innovativa il CCNL  Edilizia e artigianato e PMI stabilisce che l’EVR potrà anche scontare a beneficio del dipendente  della tassazione agevolata che  a norma vigente , l.208/2015 e Decreto interministeriale (Lavoro/Economia) pubblicato in GU il 14.5.2016,  consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva forfettaria ridotta al 10% contro quella effettiva IRPEF in uso per il singolo profilo reddituale del lavoratore (mediamente tra il 25% e il  30%). Poter detassare l’EVR , a parità di costo datoriale, fa conseguire più netto al dipendente . A norma vigente il dipendente per ricevere questa detassazione deve avere avuto nell’anno fiscale precedente un reddito che non ecceda gli 80.000€  e serve che i premi detassati dell’anno eventualmente introdotti dalla ditta in sommatoria con  l’EVR non superino i 3.000€ lordi.

Per applicare la “detassazione” dell’EVR la ditta dovrà, per il tramite del proprio ufficio paghe associativo o del proprio consulente del lavoro, verificare a livello aziendale :

  1. che le ore denunciate in Edilcassa Veneto soddisfino  in termini di positivo incremento i parametri e nel medesimo periodo di riferimento indicato nel CCRL ;
  2. il volume affare IVA , così come rilevabile dalle dichiarazioni di legge, soddisfi in termini di positivo incremento il volume precedente nel rispetto del periodo di riferimento che sarà indicato nel contratto regionale veneto .

Laddove entrambi questi parametri aziendali siano soddisfatti la tassazione agevolata sarà regolata a beneficio del dipendente in sede di erogazione mensile dell’EVR o al più tardi nel conguaglio fiscale di fine anno (o alla cessazione del rapporto se anticipata nell’anno).

Il datore di lavoro per il tramite del suo intermediario dovrà inoltre utilizzare le apposite commissioni provinciali bilaterali alle condizioni che saranno previste nel CCRL veneto e gestire ogni altro adempimento previsto dalla vigente legislazione in materia.

In particolare il datore di lavoro per il tramite del suo intermediario  per detassare deve compilare sul portale nazionale cliclavoro.it la scheda monitoraggio/dichiarazione di conformità sempre anteriormente all’attribuzione dell’EVR.

Non è previsto il deposito perché è il CCRL VENETO che attuando il CCNL  contiene l’ammontare dell’EVR e il CCRL veneto già stato depositato al Ministero del Lavoro dalle parti sociali regionali.

n.b.  L’EVR  in Veneto è stata disciplinata  nel CCRL del 3 Febbraio 2022 prima del CCNL .

L’erogazione in Veneto  è prevista per tre annualità, la prima quella riferita ai risultati territoriali del  2021 è già in corso da parte delle imprese sulla base del verbale regionale del 24 Marzo 2022 (paghe di Marzo 2022 e fino alle paghe di Febbraio 2023 ).

Per la 1^ annualità di EVR Veneta non è possibile utilizzare la tassazione agevolata sulla base degli  indicatori aziendali introdotti dal CCNL.

Le parti regionali venete devono  incontrarsi e stabilire in apposito accordo applicativo l’attuazione in Veneto della detassazione dell’EVR sulla base delle novità del CCNL . 

Per l’EVR dell’anno 2022 ( decorrenza paghe marzo 2023) ci potranno essere tutte le condizioni applicative perché le ditte e i loro intermediari possano usare questa novità.

*solo a seguito di apposito accordo che dovrà essere siglato delle parti sociali regionali sottoscrittrici il CCRL VENETO applicabile alle imprese artigiane e pmi edili ed affini del Veneto siglato il 3 Febbraio 2022 di armonizzazione alle novità sulle detassazione su base aziendale come introdotta dall’art. 42 del ccnl del 4 Maggio 2022

Una simulazione puramente indicativa del beneficio della detassazione sull’importo lordo intero annuo di EVR in uso  un operaio specializzato  di 3° livello con la detassazione riceverebbe di 460 euro mentre a  tassazione ordinaria 360 euro .

Il valore dell’EVR viene ridotto in base alla presenza a LUL nell’anno edile 2021 di riferimento (1.10.2020–>30.9.2021) considerando che frazioni di mese pari o superiori a 15 gg di calendario equivalgono a  mese intero ; per i par time  l’importo si riduce  anche in base alla % in essere nei mesi del periodo di riferimento.

Per stabilire il livello e la cifra di riferimento da riconoscere rileva l’inquadramento in essere alla data del 1 marzo 2022, parimenti per stabilire la cifra agli apprendisti si deve usare quella prevista per il  semestre  in cui è inquadrata la retribuzione del giovane alla data del  1 marzo 2022.

L’EVR non è assorbibile da nessuna voce retributiva in uso nemmeno da superminimi ad personam con clausola di assorbibilità da futuri aumenti contrattuali,  in tal senso il testo del CCRL art. 18 e il punto 6 del verbale di erogazione regionale dell’EVR sottoscritto il 24 Marzo 2022. 

Il valore è omnicomprensivo di ogni istituto economico diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale TFR compreso.

In caso di cessazione anticipata del rapporto  rispetto a Febbraio 2023 la differenza non ancora erogata sarà liquidata nell’ultima retribuzione utile .

**ridotto al 25% rispetto a quello intero solo laddove impresa possa dimostrare di aver utilizzato nel periodo di riferimento (1.10.20–>30.9.21) 25 giornate anche non consecutive di CIGO non EONE (no meteo o causale covid) o in alternativa 50 giornate anche non consecutive di medesima CIGO relativamente al 50% dei dipendenti in forza calcolato come media nell’anno di riferimento ; le imprese interessate ad attivare da subito la clausola di salvaguardia prevista nel CCRL devono inviare, per il  tramite Confartigianato Impresa Marca Trevigiana, una comunicazione all’apposita Commissione Regionale Bilaterale sulla base della modulistica prevista dal verbale regionale integrativo del 24 Marzo 2022 – SCARICABILE QUI; per informazioni chiamare allo 0422 43 33 00 o chiedere al proprio ufficio paghe mandamentale.

PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE DEL CCNL EDILI ARTIGIANI E PMI

Orario di lavoro degli operai art. 6

Il contratto consente di introdurre una rimodulazione del normale orario di lavoro, che è fissato dal medesimo articolo in 40 ore settimanali di media annua con un massimo di normale orario di lavoro giornaliero pari a 10 ore.

Per attivare la rimodulazione l’impresa interessata devono ricorrere le seguenti ragioni:

  1. lavorazioni soggette a particolari prescrizioni da normative regionali e comunali ( anche legate a motivi di caldo/freddo) ;
  2. necessità di rimodulazione organizzative finalizzate a favorire l’attività psico-fisica dei lavoratori e/o necessarie a garantire la maggiore sicurezza dei lavoratori e dei cittadini (es. centro storico; presso scuole o edifici pubblici, in periodi estivi e/o invernali in località turistiche ) .

La rimodulazione non è ammessa per imprese che stiano usando la cigo per mancanza lavoro o materie prime  e nelle giornate in cui si usa la Cigo meteo.

L’impresa che ha sede legale nella Provincia di Treviso dovrà inviare, per il tramite Confartigianato Impresa Marca Trevigiana un preventiva comunicazione alle oossll di settore della provincia di Treviso. Tale comunicazione deve contenere:

  1. le ragioni della rimodulazione;
  2. data inizio e fine presunta della rimodulazione.
  3. indirizzo del cantiere;
  4. numero di maestranze coinvolte.

Contratto a tempo determinato – art. 93 ccnl e  CCRL VENETO

Viene riscritto l’articolo sul tempo determinato adeguandolo alle novità di legge sopraggiunte (modifica dell’art.19 del D.lgs. 81/2015 da parte dell’art. 41 bis della l.106/2021 di conversione del DL 73/2021 ) in particolare vengono normate le c.d. causali/esigenze collettive che consentono di stipulare contratti a termine  ex novo anche per periodi superiori a 12 mesi e fino a 24 mesi. Le causali collettive sono molto utili anche quando si stipula il :

  • il rinnovo dove la legge ne impone sempre presenza anche se in sommatoria con il contratto a termine precedente scaduto  non si superano i 12 mesi;
  • la proroga ma solo se tramite questa il contratto a termine complessivamente supera i 12 mesi.

Senza le nuove causali collettive le imprese del settore dovevano esclusivamente riferirsi per  prime stipule o rinnovi alle sole causali di legge di cui all’art.19 c.1 del D.lgs. 81/2015:

  1. esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività o di sostituzione altri lavoratori;
  2. esigenze connesse ad incrementi temporanei,significativi e non programmabili , dell’attività ordinaria.

Le  nuove causali collettivi utilizzabili per stipule, rinnovi e proroghe di tempi determinati  dal 4 Maggio 2022   (non valide per somministrazione a termine il ccnl nulla dice in tal senso) sono le seguenti sei di cui le prime tre sono esigenze che deve dimostrare l’azienda le ulteriori tre sono sono esigenze ricollegabili a requisiti soggettivi del lavoratori (più semplici da gestire) . Per tutte e sei l’azienda per evitare contenzioso con il lavoratore a fine rapporto   deve disporre di  elementi certi che dimostrino la sussistenza di quanto indicato nell’ esigenza richiamato nel contratto di prima assunzione a termine superiore a 12 mesi , di  rinnovo a prescindere dai 12 mesi  o di proroga che farà sforare i 12 mesi .

Le sei causali collettive del CCNL sono le seguenti  :

  1. avvio di un nuovo cantiere
  2. proroga dei termini un appalto
  3. avvio di specifiche attività edili o fasi lavorative non precedentemente programmata
  4. assunzione di giovani fino a 29 e lavoratori con età superiore a 45 anni
  5. assunzione di soggetti di ogni età disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi                ( che non devono necessariamente essere percettori di naspi, discoll, rdc etc. ma basta che producano in fase di colloquio pre assuntivo il certificativo del centro per l’impiego competente di tali status come previsti dalla normativa vigente )
  6. assunzione di cassaintegrati

Per l’utilizzo ulteriormente favorito dalla normativa vigente  fino al 30 settembre 2022 facciamo rinvio alla nota dell’INL n.1363 del 14 settembre 2021 affidandosi alla consulenza dell’ufficio area lavoro del proprio mandamento di riferimento.

Ricordiamo che la stipula di un contratto a termine non sostitutivo o non stagionale ( come di una somministrazione a termine i cui costi di fornitura sono ribaltati dalla società di somministrazione all’impresa utilizzatrice) comporta l’aumento della contribuzione INPS e quindi del costo del lavoro pari ad un +1,4% sulla RAL maggiorati di  ulteriori +0,50% per ogni rinnovo firmato che servono per finanziare la NASPI di cui hanno diritto ricorrendone le condizioni di legge anche i dipendenti a cui scade un contratto di durata.

Di seguito esempio del costo del lavoro aggiuntivo :

  • contratto a termine o somministrazione originario: 1,4%;
  • 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
  • 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%);
  • per ogni ulteriore  rinnovo : +0,5%.

Ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5%,l’INPS circolare nr.121/2019 , ha chiarito che  non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018. Pertanto, ai fini di cui sopra, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a far tempo dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data.

Il legislatore  ( l.92/2012) per incentivare la stabilizzazione a tempo indeterminato dei rapporti di durata ha previsto la restituzione in sede di regolazione/conguaglio con l’INPS ( si veda circolare INPS n.121/2019)  del contributo addizionale versato nelle seguenti fattispecie:

a) trasformazione del contratto a tempo indeterminato;

b) assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

I Limiti numerici massimi di tempi determinati

Restano confermate le regole nazionali previgenti ( rinnovo del CCNL del 24/1/2014) sul numero massimo di contratti a termine (in cumulo con quelli di somministrazione a termine)  che si possono avere in contemporanea applicando il 30% sulla   media annua dell’anno precedente di indeterminati poi di fatto plafonato a  7  massimi le unità che si ottengono di TD assumibili; le unità che si ottengono sono da intendersi non come  teste equivalenti   ma come unità gestibile dinamicamente ossia “mediamente nell’anno “, quindi dal calcolo si ottengono unità da 12 mesi  di rapporto a termine per anno.

Tra 0 e 3 dipendenti comunque l’impresa dispone sempre “mediamente nell’anno”  di  una unità di tempo determinato.

Il CCRL Veneto del 15.6.2016  (art.3),  non modificato sul punto  dal CCRL  del 2022 in commento, rende  sempre esenti da ogni numero massimo che si ottiene in base all’organico gli assunti a termine con durata minima di almeno che siano stati in forza nel quadriennio precedente in ditte iscritte ad  Edilcassa Veneto; la modulistica (CLICCA QUI)  per ottenere questa certificazione da usare  e le  informazioni per gestire la deroga veneta sono richiedibili al proprio ufficio area lavoro mandamentale o in provinciale 0422/43.33.00

Novità del CCNL sul fronte formazione non obbligatoria e sicurezza

Il rinnovo nazionale si completa di una sezione definita “Protocollo Formazione e sicurezza” per il cui dettaglio rinviamo al testo originale.

In particolare seppure ancora non operativa ( devono essere stipulati gli appositi accordi attuativi in Veneto tra le associazioni artigiane e il sindacato di settore ) và sottolineata la forte spinta che le parti hanno voluto dare all’investimento dei titolari d’azienda nella formazione professionalizzante ( ossia tutta quella non obbligatoria per legge quindi ad esempio diversa da quella in materia di sicurezza o necessaria per usare attrezzature ) che si realizzerà nel tempo secondo le seguente novità :

  1. redazione di un catalogo nazionale della formazione (CFN) non obbligatoria per legge ossia di  quella professionalizzante i cui corsi  le intese venete potranno renderne gratuito il costo alle imprese  alle condizioni che saranno individuate nel tempo,  fermo il pagamento dello stipendio per le ore di formazione ai dipendenti ma  se svolti di sabato non è  previsto la maggiorazione da straordinario né  il versamento su tali ore della contribuzione alla cassa edile generando un ulteriore risparmio  ;
  2. registrazione su albo nazionale dei corsi/contenuti  svolti dai dipendenti con i relativi esiti riferibili al CFN ;
  3. introduzione della figura del Mastro Artigiano Formatore (MFA)  , il cui albo sarà gestito dall’Edilcassa Veneto  che farà confluire i dati in un’apposita banca dati nazionale ; può diventare MFA il titolare artigiano o socio lavoratore o collaboratore familiare con determinati requisiti soggettivi (es. 15 anni continuativi all’albo imprese artigiane); tra i vari vantaggi di questo riconoscimento e alle condizioni previste legate a fare il docente di corsi del CFN ai propri dipendenti, ovviamente anche on the job                  (sempre su contenuti professionalizzanti /non obbligatori per legge ) l’impresa del MFA sarà assegnataria di una riduzione sul costo del lavoro  agendo su un abbassamento della contribuzione all’Edilcassa Veneto ( oggi quella carico ditta su un operaio si attesta  ad 9,60%) .
  4. passaggio automatico di livello per gli operai che hanno svolto almeno un corso con esito positivo previsto dal CFN :
  5. da comune a qualificato ( oltre il corso superato servono 36 mesi di anzianità presso il sistema delle casse edili di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro) ;
  6. da qualificato a specializzato ( oltre il corso superato  servono 48 mesi di anzianità presso il sistema delle casse edili di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro);

In caso di nuove assunzioni gli operai qualificati e specializzati con almeno 48 mesi di anzianità presso il sistema delle casse edili in possesso di attestati formativi riconosciuti dal CFN non potranno più essere inquadrati come operai comuni.

NUOVI IMPORTI PER LAVORI TRASFERTA DAL 1 FEBBRAIO 2022 CCRL VENETO

Gli importi di trasferta e  quelli delle altre indennità collegate, i cui importi in uso prima del rinnovo erano fermi a  quelli fissati  nel del CRRL 2007 dopo oltre 15 anni sono stati necessariamente aggiornati con aumento medio dell’8%.

La nuova tabella riepilogativa dell’indennità dovute dalle ditte ai dipendenti in trasferta in vigore da 1 Febbraio 2022 è consultabile qui.

Ricordiamo che Confartigianato Imprese Marca Trevigiana ha di recente concluso con Edenred leader di mercato una favorevole convezione dedicata alle imprese associate  per introdurre a condizioni agevolate i Ticket Restaurant® con i benefici fiscali e contributivi del caso nonché di ulteriori buoni Ticket Compliments® anche elettronici utili a introdurre soluzioni welfare fino alla vigente soglia di 258,23 euro che il dipendente può spendere in svariati punti vendita da supermercati , negozi abbigliamento , negozi elettronica , piattaforme on line e anche utili per gestire la novità per il 2022 degli ulteriori 200 euro che i datori di lavoro possono liberamente erogare solo per far acquistare ai propri dipendenti benzina.

Quindi nell’anno fiscale 2022 gestendo i 200 euro per intero solo su acquisto benzina e i restanti 258,23 euro su altri beni e servizi ogni datore privato ha a disposizione circa 500 euro di controvalore netto per ogni dipendente sui quali non sostiene costo del lavoro aggiuntivo .

NUOVE PRESTAZIONI EDILCASSA VENETO A FAVORE DELLE IMPRESE

MOD.20 SOSTEGNI INVESTIMENTI DATORE DI LAVORO

n.b. esclusi beni mobili, immobili, mobili registrati (es. veicoli), hardware , pc , smartphone, tablet , etc . Rimborso minimo 100 euro.

MOD.26 APP INCENTIVO NUOVA OCCUPAZIONE GIOVANILE

Per informazioni su come ottenere il rimborso contattare gli  uffici area lavoro presso il proprio mandamento di riferimento o chiamare in provinciale al 0422/43 33 00.

I VANTAGGI PER I DATORI DI LAVORO AD ASSUMERE CON L’ APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Esempio di risparmio puramente indicativo di un  giovane  ( fino a 29 anni) assunto con apprendistato per 2° livello operaio qualificato finalizzato a insegnare il mestiere di muratore con durata del contratto 48 mesi rispetto all’assunzione del medesimo giovane inizialmente a termine e poi stabilizzato a tempo indeterminato.

Con l’apprendistato i primi 48 mesi di rapporto hanno un costo del lavoro di circa 150.000 euro.

I medesimi 48 mesi  fatti con un percorso di inserimento non in apprendistato costano circa 210.000 mila euro .

Risparmio per la ditta di 60.000 mila euro nei 4 anni .

Il CCRL veneto  prevede  ,ove seguiti da Confartigianato Formazione, appositi rimborsi di Edilcassa Veneto per la certificazione della formazione interna insegnata on the job/in cantiere di modo da rendere non contestabile il trasferimento di competenze realizzato. Invitiamo le imprese che valutano candidati giovani a sentire i nostri uffici area lavoro per individuare il miglior percorso formativo di inserimento in azienda.