Il Ministro della Salute ha firmato il 29 gennaio l’Ordinanza che classifica la Regione Veneto tra le ZONE GIALLE, che produce effetti dal 1 febbraio 2021
Si ricordano le principali misure vigenti nella ZONA GIALLA:
Coprifuoco
Confermato dalle 22.00 alle 5.00. In questa fascia oraria sono consentiti solo gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute.
Spostamenti
– E’ vietato lo spostamento tra Regioni o provincie autonome sino al 15 febbraio, salvo motivi di lavoro, salute, necessità e rientro alla propria abitazione/domicilio/residenza.
– Per le attività delle imprese nulla cambia in quanto i lavoratori potranno comunque circolare tramite autocertificazione che attesti le comprovate esigenze lavorative.
– E’ consentito lo spostamento all’interno della propria Regione.
– E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi nella propria Regione verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
Attività commerciali al dettaglio e servizi
– Le attività commerciali e i servizi alla persona si svolgono regolarmente nel rispetto delle misure anticontagio.
– Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
– Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi.- Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti che alloggiano nella struttura.
– Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00.
– Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.- Sospese le attività di centri benessere, centri termali, palestre, piscine, centri natatori. Confermato il divieto di svolgere convegni, congressi e altri eventi.
Spostamenti da e per l’estero per esigenze lavorative
Consentiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i vari Paesi ( vedasi art.6 DPCM e relativo allegato 20).
Per chi rientra in Italia dopo un soggiorno non superiore a 120 ore non vige l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni.