CCRL VENETO AREA MECCANICA SIGLATO IL RINNOVO DEL 1.12.2022

Rinnovato il contratto collettivo di lavoro veneto dell’area meccanica.

Il 1 dicembre 2022 Confartigianato Imprese Veneto le altre associazioni artigiani e FIOM, FIM, UILM hanno siglato il CCRL dell’Area Meccanica rinnovando il CCRL precedente del 1 luglio 2020 completando così dopo il rinnovo nazionale di dicembre 2021 il quadro delle relazioni sindacali di primo e secondo livello del settore.

Il nuovo CCRL, che in si applica in Provincia di Treviso ad oltre 2.700 imprese (14.500 in Veneto)  circa 15 mila lavoratori (70 mila in Veneto) , poco meno della metà dell’occupazione artigiana, escluso il settore edile, presenta un primo elemento importante di novità per quanto riguarda i settori coinvolti. Viene infatti prevista l’estensione della sfera di applicazione anche alle imprese artigiane del settore Orafo/Argentiero ed Affini e alle imprese del settore Odontotecnico, in linea con quanto previsto dalla contrattazione nazionale.

Testo clicca qui.

contrattinatura impresasettoricodice CNELcodice EBAV
METALMECCANICIartigianameccanica di produzione; installatori impianti; autoriparatori/automotive  C030  AA
ORAFIartigianaorafi, argentieri ed affiniC030AC
ODONTECNICIdi qualunque natura non solo artigianaattività nel settore odontotecnico  C030  AB

Durata: il nuovo CCRL decorre dal 1 dicembre 2022 con una durata sino al 31 dicembre 2024, per un totale di 25 mesi,  in continuità con il CCRL del 1 luglio 2020 e ove non disdettato nei termini previsti ha natura “ultrattiva”. Sono fatte salve specifiche decorrenze prevista nel testo del CCRL.

Fondi di secondo livello EBAV: l’estensione della sfera di applicazione del CCRL comporta l’accorpamento della categoria Metalmeccanici Odontotecnici nell’unico fondo denominato Area Meccanica.

Dal 1 gennaio 2023  in merito ai versamenti mensili ad Ebav, al fine di garantire l’equilibrio del fondo e delle prestazione erogabili, è previsto un adeguamento che per questi due settori (codice contratto EBAV AA e AB ) sarà pari  a 4,50€ a carico impresa e a 2,00€ a carico lavoratore.

Fino al 31 dicembre 2022 per il settore :

  • meccanica ( codice AA) l’importo è  di 3,15€  carico impresa e 1,57€ carico lavoratore;
  • odontotecnici ( codice AB)  l’importo è di 4,16€  carico impresa e 1,43€ carico lavoratore.

L’accorpamento nel Fondo Area Meccanica non riguarda il settore Orafo/Argentiero ed Affini (codice EBAV AC) , che mantiene inalterate le quote di secondo livello pari a di 4,68€  carico impresa e 2,18€ carico lavoratore.

Trattamento economico, progressioni retributive per Orafi/Argentieri ed Affini e Odontotecnici:

Per il settore Metalmeccanico (codice EBAV AA) viene confermato l’Elemento Regionale Veneto (ERV) di cui al CCRL 01.07.2020 ( es. 5° livello 77 euro ) quindi non ci sono aumenti.

Per i settori Orafi/Argentieri ed Affini e Odontotecnici l’accordo prevede che dal 01.12.2022 cessi l’erogazione degli Elementi Regionali previsti dai precedenti contratti regionali, i quali confluiranno nel nuovo Elemento Regionale Veneto. Al fine di adeguare tale Elemento a quanto già erogato nel settore Metalmeccanico, l’accordo prevede un percorso di riallineamento per entrambi i settori, secondo una progressione retributiva indicata nella tabella allegata al Contratto (ERV nelle paghe di dicembre per orafi è pari  51,34 euro mensili per il 5° livello ; per gli  odontotecnici  è pari a 30,86 euro mensili per il  5° livello;  con  altre 4 tranche di aumenti  1.6.23/1.12.23/1.6.24/1.12.24 valore ERV sarà  armonizzato allo stesso importo di 77 € euro mensili  5° livello  già  in uso per altri settori del CCRL ).

E’ prevista una clausola di assorbibilità nel caso in cui l’impresa abbia erogato elementi retributivi a esplicito titolo di anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali, tra i quali devono essere ricompresi anche gli elementi retributivi di livello regionale.

Clicca qui tabella metalmeccanici in vigore a dicembre 2022 , comprensiva dell’aumento del CCNL 17.12.2021

Clicca qui tabella orafi in vigore a dicembre 2022, comprensiva dell’aumento del CCNL 17.12.2021

Clicca qui tabella odontotecnici in vigore a dicembre 2022,comprensiva dell’aumento del CCNL 17.12.2021

Per conoscere la tabella del costo del lavoro aggiornata a Dicembre 2022 dei settori meccanica, autoriparazione e installatori di impianti clicca qui.

Welfare aziendale su base contrattuale ( art.8 bis): il nuovo Contratto Regionale, nel confermare la scelta di introdurre soluzioni di welfare aziendale, adottata dal CCRL del 1 luglio 2020, prevede elementi di novità nella gestione degli strumenti di welfare in armonia alle importanti novità legislative del periodo ( vedi qui articolo dedicato ) .

Viene innanzitutto stabilito che l’importo di 80 € (riproporzionato per i part-time con orario inferiore al 50%)  di welfare aziendale introdotto nel precedente Contratto, deve essere considerato come elemento strutturale (non più una tantum) del trattamento economico e ha pertanto carattere di ultrattività, nel senso che anche a CCRL scaduto per tale importo dovrà essere erogato di anno in anno.

Tale soluzione di welfare, nell’importo sopra indicato, viene estesa e consolidata anche ai settori Orafi/Argentieri ed Affini e Odontotecnici, ma solo a partire dal 2024 , per questi settori prima erogazione paghe dicembre 2024.

Fermo restando il consolidamento dell’importo degli 80 €, per il solo settore Metalmeccanico di produzione, Installazione di Impianti e Autoriparazione e limitatamente al periodo di validità del contratto (annualità 2022, 2023 e 2024), si prevede un aumento progressivo dell’importo da destinare a soluzione di welfare, che viene fissato nei seguenti valori:

  • 110,00€ (88€ per apprendisti professionalizzanti , no duali) nel 2022
  • 125,00€ (100,00€ per apprendisti professionalizzanti, no duali) nel 2023
  • 145,00€ (116,00€  per apprendisti professionalizzanti, no duali) nel 2024

Tali valori vengono ridotti in relazione ai part-time con orario inferiore al 50% nel mese di erogazione, per tabella completa sul welfare clicca qui .

Gli importi maturano su base mensile in relazione all’effettiva presenza nel periodo di riferimento di ogni anno ( quindi in dodicesimi), purchè la presenza sia superiore alla metà dei giorni lavorabili nel mese.  Si considerano come giornate lavorate e quindi utili  le giornate di assenza per congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria per maternità), quelle per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda e malattia, i permessi della legge 104/1992 e donazione sangue, le ferie collettive e i permessi retribuiti per             assemblee e per l’esercizio di cariche sindacali.

L’assegnazione del welfare  avverrà entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Gli importi di welfare spettano ai lavoratori non in prova e anche ai cessati nel corso dell’anno, il lavoratore deve comunque aver maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale.

Come previsto nel Contratto Regionale del 2020, vengono favorite le soluzioni welfare sotto forma di beni di cui all’art.51 comma 3 del TUIR (buoni spesa, buoni benzina, ecc.) o il conferimento in previdenza complementare per i lavoratori già iscritti ad un fondo. Per il 2022 l’importo di welfare potrà essere utilizzato anche per rimborsare al lavoratore le spese per le utenze domestiche, purchè siano rispettate le condizioni previste dalla legge ed il lavoratore esibisca la relativa documentazione.

Solo nel caso in cui l’impresa non metta a disposizione del lavoratore delle soluzioni di welfare, l’equivalente del valore spettante verrà liquidato come importo lordo non assorbibile (es.110 lordi)  in busta paga soggetto a normale contribuzione, tassazione efficacia verso ogni istituto diretto indiretto e differito TFR compreso. Resta sempre ferma la possibilità per il lavoratore di destinare l’importo ad un fondo di previdenza complementare cui ha aderito con il TFR. Ne consegue che il riconoscimento in retribuzione lorda in busta paga è da considerarsi come un’ipotesi residuale.

In relazione alla natura di welfare che caratterizza la cifra da erogare in oggetto, pur non essendoci un’indicazione esplicita nel testo dell’accordo, si ritiene che lo stessa non sia assorbibile da altri elementi retributivi o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori. Questa cifra di 110 euro di welfare collettivo ( e le altre previste) è infatti aggiuntiva al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori in base a condizioni ad personam e/o a regolamenti interni aziendali e/o a scelte unilaterali datoriali sulle liberalità e poggia invece la sua genesi sull’intesa collettiva che ha portato alla firma del CCRL Veneto

Si allega informativa (qui) tipo da adattare ditta per ditta da consegnare al lavoratore nella quale stabilire il paniere ossia la tipologia di buoni o di altre soluzioni welfare che si vogliono mettere a disposizione dei lavoratori .

Importante che nel cedolino di dicembre 2022 sia data apposita evidenza della cifra di welfare messa a disposizione a titolo di buoni o rimborso utenze domestiche o conferimento in previdenza complementare perchè poi questi elementi in base alle norme vigenti verranno esposti anche nella CU del lavoratore. Ricordiamo che se la ditta offre buoni spesa o carburante o altri beni l’associazione ha stipulato un apposita convenzione per l’erogazione di buoni di acquisti cartacei o virtuali ( web o app ) personalizzati alle esigenze aziendali con Edenred società leader di settore -vedi qui- ( per info chiama al 0422/433300 rivolgiti ufficio area lavoro in Mandamento). I buoni devono essere messi a disposizione dei dipendenti ossia essere consegnati fisicamente ( consigliamo di tracciare la consegna con fotocopie firmate per ricevuta o altra soluzione che garantisca l’impresa ) o assegnate le credenziali di accesso ove si utilizzino quelli virtuali es.app o portale entro il 12 Gennaio 2023 e ovviamente possono essere spesi dal lavoratore in un periodo successivo, ad esempio durante l’intero 2023) .

Welfare bilaterale a favore dell’apprendistato (art.12 bis): vengono confermati i tre interventi EBAV a beneficio di imprese che investono sulla crescita professionale di giovani nel settore e a favore dei giovani stessi, rimodulandone gli importi. In particolare per premiare la stabilizzazione a tempo indeterminato del lavoratore al termine del periodo formativo del contratto professionalizzante sono previsti 500 € alla ditta ( mod. A12) e rispettivamente 250€ o 300€ per il lavoratore a seconda che il periodo formativo del professionalizzante sia durato 24 mesi o 30 mesi ( mod. D20). Relativamente al contributo nel caso di trasformazione dell’apprendistato duale ( quello che si stipula con studenti per fargli conseguire il titolo di studio ) in apprendistato professionalizzante, viene ridotto da 12 a 4 mesi successivi alla trasformazione del rapporto il requisito temporale per avere diritto all’erogazione del contributo da parte di EBAV sia a favore dell’impresa pari 200 € ( mod.A43) e 400€ per il giovane ex studente con l’apposito modello D di EBAV.

Gestione flessibile degli orari di lavoro (art.9): viene confermata la previsione già contenuta nei precedenti contratti regionali veneti relativamente alla possibilità di gestire l’orario di lavoro come media su base mensile distribuendo senza costi aggiuntivi picchi e flessi del mese di lavoro questa soluzione può essere attuato su base

  • quadrimestrale ( accordo ditta lavoratori su base fac simile allegato 1 ; gestione monitoraggio informando commissione regionale allegato 4)
  • per periodi superiori ai 4 mesi ( accordo ditta lavoratori su base fac simile allegato 2 ; comunicazione a commissione regionale con allegato 3), questa modalità comporta l’applicazione di una specifica voce salariale regionale aggiuntiva a favore dei lavoratori ( apprendisti compresi) pari a 8,30 € mensili sul 5° livello ( per importi completi vedi tabelle di settore sopra).

La modulistica ( allegati da 1–>4 clicca qui ).  Viene inoltre confermato il meccanismo di accantonamento annuo in compensazione (banca ore). Tali istituti si applicano dal 1 dicembre 2022 anche ai settori Orafi ed Odontotecnici.

La novità di rilievo introdotta dal nuovo CCRL riguarda per tutti i settori rientranti nel nuovo campo di applicazione ( quindi anche orafi e odontotecnici) consiste nella possibilità di attivare una diversa distribuzione dell’orario di lavoro settimanale ridotta ( ridotta a 32h o a 36h), anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Nello specifico, in relazione al contesto di difficoltà legato all’incremento sensibile dei costi dell’energia, viene prevista la possibilità per le imprese di attivare una distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, con un massimo di 9 ore giornaliere, prevedendo una fermata settimanale, che potrà essere di 4 oppure di 8 ore. Ciò consente alle imprese di poter programmare una giornata (oppure mezza giornata) di chiusura dell’azienda per ridurre i consumi. La prestazione lavorativa della nona ora giornaliera è considerata lavoro ordinario e non straordinario.

Per applicare questa forma di flessibilità, che rimane legata all’andamento dei costi dell’energia, viene prevista una procedura che prevede una comunicazione ai lavoratori con un preavviso di 7 giorni di calendario e contestuale comunicazione alla Commissione Regionale per il tramite della nostra associazione (qui modulistica da usare).

Decorsi i 7 giorni l’impresa può attivare l’orario di lavoro flessibile, ferma restando la possibilità che la Commissione Regionale possa richiedere chiarimenti e/o integrazioni.

Nel caso in cui dall’applicazione dell’orario flessibile risultassero ore mancanti (ad es. 9 al giorno per 4 giorni pari a 36 ore settimanali), le stesse potranno essere recuperate dagli strumenti di flessibilità previsti dalla contrattazione (banca ore, accantonamento annuo di compensazione….); nel caso in cui non ci fossero ore di flessibilità accantonate ma risultassero ferie arretrate maturate e non godute, si ritiene che le stesse possano essere utilizzate, anche al fine di evitare un eventuale ricorso a FSBA per coprire il giorno mancante.

Favorita l’adesione alla previdenza complementare: al fine di favorire l’adesione del lavoratore alle forme di previdenza complementare negoziale ( Solidarietà Veneto e Fonte) , anche per agevolare i datori di lavoro  in considerazione dell’elevato costo della rivalutazione TFR tenuto in ditta dovuto al dato di legge e al picco inflazionistico del periodo, si prevede che il vigente contributo regionale  a carico del datore di lavoro sia elevato a a 1,4% della retribuzione tabellare vigente a favore dei soli lavoratori che si iscrivono ad un fondo negoziale dopo la stipula del presente accordo o per quelli che a tale data siano già iscritti. Ricordiamo che anche i titolari, i soci e i collaboratori dell’impresa possono aderire al fondo negoziale Solidarietà Veneto, invitiamo in questo caso a fissare un appuntamento gratuito presso il nostro patronato INAPA ( presente in ogni sede mandamentale) per verificare la propria posizione contributiva presso INPS e disporre di una aggiornata analisi sul futuro previdenziale.

La novità del contributo datoriale veneto dell’1,4% decorre dalle paghe di Gennaio 2023 per il lavoratori già iscritti ad un fondo di previdenza negoziale alla data del 1 dicembre 2022 e dal mese paghe successivo per quelli che si iscrivono con il TFR ad un fondo negoziale di settore in data successiva a quella di firma del CCRL e assorbe fino a capienza quanto prevede il ccnl a carico ditta ( 1%) laddove il dipendente abbia a sua volta scelto di versare la contribuzione a suo carico ( 1%) .

Quale ulteriore strumento per favorire l’adesione alla previdenza complementare le parti introducono una nuova prestazione di EBAV in favore dell’azienda e una in favore del lavoratore, a partire dall’anno di competenza 2023 (con pagamento dal 2024) che preveda l’erogazione di un contributo una tantum a fronte dei lavoratori che aderiscano ad un fondo di previdenza complementare negoziale del comparto artigiano dopo la stipula del presente CCRL.

Le parti hanno anche siglato un avviso comune sulla contrattazione collettiva che devono applicare le imprese artigiane dei c.d. settori scoperti e quelle che svolgono attività di restauro .

Di seguito la tabella degli aumenti del rinnovo nazionale del 17 dicembre del 2021 che vede nelle paghe di dicembre l’ultimo dei tre aumenti previsti , gli aumenti avranno effetto anche sulle retribuzione degli apprendisti in proporzione alla percentuale di progressione retributiva prevista nel ccnl .

CCNL 17.12.2021 1.1.20221.5.20221.12.2022TOTALE
1Q31,4031,4024,5787,37
131,4031,4024,5787,37
229,2429,2122,8781,29
2B27,5827,5821,6076,76
326,5226,5220,7773,81
425,0025,0019,5769,57
524,0824,0818,8567,01
622,9622,9617,9863,90

Per ogni informazione telefonare allo 0422 43 33 00 o rivolgersi agli uffici area lavoro presso ogni sede Mandamentale di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana.