CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID: DIFFERIMENTO ISTANZA AL 30 SETTEMBRE

Con il messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020, l’INPS precisa che l’istanza di sospensione (e di rateazione) del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a causa dell’emergenza Coronavirus, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020; resta ferma la scadenza del pagamento (prima rata o rata unica) entro il 16 settembre p.v. come stabilito nel D.L. 34/2020.

La proroga dei termini dell’istanza si è resta necessaria alla luce delle novità introdotte dal D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) all’art. 97, che prevedono la possibilità di una rateazione più lunga, sempre a decorrere dal versamento del 16 di settembre.

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione concessa dal Governo con i Decreti Rilancio, Cura Italia e Liquidità per i mesi di marzo, aprile e maggio a causa dell’emergenza Covid, possono versare quanto dovuto:

  • interamente al 16 settembre 2020;
  • interamente con massimo 4 rate mensili di pari importo entro dicembre 2020;
  • per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o fino a 4 mensili;
  • per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021.

Ai link è possibile approfondire i differimenti dei versamenti alla bilateralità e alla P.A.