FSBA – CORONAVIRUS

FINESTRA TEMPORALE 1 APRILE 2021 FINO AL 31 DICEMBRE 2021

Le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato veneto, lo scorso 8 Aprile 2021, hanno aggiornato le procedure FSBA a seguito dell’ulteriore proroga ai periodi di integrazione salariale previsti dall’art. 1 L. 178/20, e da ultimo dall’art. 8 D.L 41/2021.

A partire dal 01° Aprile e fino al 31 Dicembre 2021 infatti è possibile utilizzare ulteriori 28 settimane di ammortizzatore con causale Coronavirus.

Le imprese che necessitano di ulteriori periodi di sospensione dell’attività lavorativa devono seguire le procedure sindacali  aggiornate.

CASO A

Impresa che ha già sottoscritto nel 2020 un verbale di sospensione con causale Covid-19, anche qualora successivamente ne abbia esteso la validità, sempre sulla base degli avvisi comuni/verbali :

  1. nel periodo 1° Gennaio 2021-30 giugno 2021, per i dipendenti in forza alla data del 4 Gennaio 2021, utilizzerà le 12 settimane previste dall’art. 1 legge di bilancio 178/20 fino a esaurimento delle stesse;
  2. nel periodo 01 Aprile e fino al 31.12.2021, per i dipendenti in forza alla data del 23 Marzo 2021 in caso di esaurimento delle 12 settimane di cui al precedente punto 1, oppure per i lavoratori assunti dopo il 4/1/2021 e in forza al 23/3/21 e, in ogni caso dal 01 luglio 2021, qualora abbia necessità di ulteriori periodi di FSBA Covid-19, può richiedere le 28 settimane previste dall’art. 8 D.L 41/21

Per ciascuno dei periodi indicati è necessario inviare il modello di comunicazione di rinnovo del verbale.

Allo stesso modo opereranno i datori di lavoro che al termine del periodo indicato nel verbale di accordo e/o della comunicazione di estensione della validità del verbale stesso abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell’attività produttiva.

CASO B

Impresa che ha la necessità di utilizzare per la prima volta la prestazione  FSBA “causale covid 19” nel 2021 per periodi decorrenti dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021: deve rispettare l’intera procedura sindacale stabilita nell’Accordo interconfederale regionale del 4 Marzo 2020 e dell’integrativo dell’accordo 14 gennaio 2020. I periodi concedibili dalla normativa vigente possono essere richiesti con unico verbale di accordo sindacale.

Si ricorda inoltre che è stato confermato il contributo EBAV A24 2021 alle imprese che utilizzano periodi di sospensione FSBA Coronavirus e che applicano integralmente le procedure sindacali previste (QUI la pagina dedicata).

I modelli di rinnovo e/o i verbali sindacali già perfezionati alla data del 7  Aprile 2021 (tutti svolti sull’esigibilità della sola L.178/2021)  per periodi dal 1.1.2021 e fino al massimo al 30.6.2021 restano validi sino alla loro naturale scadenza.

FINESTRA TEMPORALE 1 GENNAIO 2021 FINO AL 30 GIUGNO 2021

VERBALE DI ACCORDO REGIONALE SU AGGIORNAMENTO PROCEDURE FSBA COVID (ai sensi L. 178/20)

Siglato il 25 gennaio 2021 il nuovo Accordo regionale su FSBA Covid-19.

Le procedure sono state aggiornate alla luce delle novità previste dall’art. 1 commi 299-305 della Legge di Stabilità 178/2020, che consentono alle aziende artigiane (ad esclusione delle aziende edili che utilizzano CIGO) di accedere ad FSBA Covid-19, per un periodo di 12 settimane a partire dal primo gennaio al 30 giugno 2021.

Per le aziende che hanno la necessità di utilizzare per la prima volta la prestazione FSBA Covid -19 nel 2021 (periodi decorrenti dal primo gennaio al 30 giugno 2021) devono attenersi alle procedure sindacali previste nell’Accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020 e del 14 gennaio 2020 (vedi modello avvio procedura e verbale).

Per i datori di lavoro che invece  abbiano già sottoscritto nel 2020 un verbale per periodi di sospensione (causale Covid-19), e che ne abbiano esteso la validità sulla base degli avvisi comuni, possono dal primo gennaio 2021 inviare il modello di rinnovo indicando una nuova data di scadenza del verbale (non oltre il 30 giugno 2021). 

Allo stesso modo anche per i datori di lavoro che al termine del periodo indicato nel verbale di accordo e/o della comunicazione dì estensione della validità del verbale stesso, abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa attività produttiva. 

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FONTI FSBA COVID 2020

Confartigianato Imprese Veneto con le altre associazioni artigiane e CGIL,CISL,UIL del Veneto hanno sottoscritto il 4 marzo 2020 un Accordo Interconfederale che rende operativo il fondo FSBA (l’ammortizzatore del settore artigiano non edile) per far fronte a periodi di mancanza di lavoro dovuti al diffondersi del Coronavirus.     

L’ammortizzatore sociale FSBA con causale Coronavirus, in una prima fase, ha dato copertura dal 23 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 (poi 25 aprile) consentendo di recuperare retroattivamente anche le assenze dei lavoratori realizzatesi dall’ultima settimana di febbraio. I datori di lavoro che utilizzano FSBA covid-19 per la prima volta dovranno seguire integralmente la procedura di cui all’art. 7Bis dell’Accordo regionale 26 marzo 2020 (che a sua volta ha integrato quello originario del 4 Marzo). 

Per avviare la procedura sindacale, siglare l’apposito verbale o rinnovare l’intervento è possibile utilizzare la modulistica presente in questa sezione del sito.

FINESTRA TEMPORALE DAL 26 APRILE 2020 AL 12 LUGLIO 2020

Il Fondo FSBA attraverso un aggiornamento della procedura del portale per la gestione della prestazione Covid-19 fornisce un importante chiarimento, da tempo richiesto da Confartigianato, in merito al calcolo delle 9 settimane di prestazione.
In sostanza, le 9 settimane si calcolano in giornate di effettiva fruizione della prestazione a partire dal primo giorno in cui almeno un lavoratore è rimasto sospeso dal lavoro.

Si conferma quindi anche per la prestazione Covid-19 la modalità di calcolo in essere per l’assegno ordinario di FSBA .
Le attuali 9 settimane esigibili corrispondono a:
– 45 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 5 giorni alla settimana,
– 54 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 6 giorni alla settimana
Il contatore delle giornate è aziendale e non sul singolo lavoratore.

Con l’entrata in vigore del DL 34/2020 nel periodo dal 23.02.2020 al 31.08.2020 le 9 settimane sono incrementate di ulteriori 5 solo a condizione di aver esaurito le prime 9.

Un ulteriore periodo di 4 settimane di FSBA di effettiva esigibilità può essere riconosciuto nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020

Al riguardo, le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato veneto hanno diramato il 21 maggio 2020 una Comunicazione congiunta che recepisce le novità introdotte dal D.L. 34/2020 anche con riferimento all’assegno ordinario causale Covid-19 di FSBA per periodi successivi al 25 aprile 2020.

Per i datori di lavoro che hanno già siglato il verbale sindacale di accordo iniziale ai sensi dell’Accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020 (art.7 bis) e gestito l’ulteriore modello di rinnovo previsto dagli accordi 26 e 30 marzo 2020 ( art.7 ter) per periodi fino al 25 Aprile 2020 invieranno il modello di rinnovo (art.7 ter) per il periodo dal 26 Aprile 2020  fino a una data a scelta entro e non oltre il  31 Ottobre 2020.

Per i datori di lavoro che per la prima volta utilizzano FSBA causale covid-19 per periodi decorrenti dal 26 aprile 2020 dovranno attenersi alla procedura, di cui all’Accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020 art.7 Bis, siglando il verbale di accordo iniziale fino a una data a scelta entro e non oltre il 31 ottobre 2020. L’accordo potrà recuperare retroattivamente periodi dal 26 aprile 2020 (eventuali ulteriori periodi necessari entro il termine finale del 31 ottobre 2020 saranno gestiti con l’invio del modello art.7-ter).

A norma di legge nei periodi individuati dalle procedure sindacali seguite dai datori di lavoro per utilizzare FSBA causale covid-19 la durata massima esigibile di ammortizzatore è di 9 settimane complessive fino al 31.08.2020 che si incrementano di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo solo a condizione di aver esaurito le prime 9 settimane. Ulteriormente sarà riconosciuto un ulteriore periodo di 4 settimane di effettiva esigibilità di FSBA nel periodo dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.

I datori che fino al 20 maggio 2020 avessero utilizzato il modello art.7 ter o siglato l’accordo iniziale in conformità al comunicato congiunto 27 aprile 2020 potranno sostituire l’invio del rinnovo o rimodulare l’accordo stipulato recependo le novità di legge sopraggiunte, diversamente si riterrà valido quanto indicato nel modello già inviato o nel verbale già stipulato e si potranno estendere i periodi indicati entro il termine finale del 31 ottobre 2020 con il modello art.7-ter

FINESTRA TEMPORALE DAL 13 LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020

DL 104/2020 E ACCORDO INTERCONFEDERALE VENETO SULLE PROCEDURE SINDACALI DEL 01.09.20

Le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato veneto, con il verbale di accordo, siglato il 1° settembre 2020, hanno recepito le novità introdotte dal D.L. 104 del 14 agosto 2020, sulle procedure sindacali per sospensioni FSBA con causale Coronavirus tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

In particolare:

  • datori di lavoro che utilizzano per la prima volta la prestazione FSBA causale Coronavirus per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020, devono procedere con la procedura sindacale prevista nell’Accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020. Il verbale di accordo può coprire, anche retroattivamente, periodi di sospensione compresi nell’arco temporale dal 13 luglio ed entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
  • datori di lavoro che abbiano già esteso la validità dell’accordo iniziale, sottoscritto a marzo/aprile, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa successivi al 26 aprile e fino al 31 agosto 2020 o al 31 ottobre 2020 sulla base degli avvisi comuni delle Parti Sociali dell’artigianato veneto del 27 aprile e del 21 maggio 2020, qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 oltre l’ultima data comunicata (31 agosto o 31 ottobre) viene loro richiesto unicamente di inviare il modello allegato all’accordo indicando una nuova data di scadenza dell’accordo che non potrà comunque superare quella del 31 dicembre 2020;
  • datori di lavoro che abbiano sottoscritto il primo verbale di accordo per accedere alla prestazione FSBA Coronavirus già indicando quale data di scadenza 31 agosto 2020 o 31 ottobre 2020 sulla base degli avvisi comuni delle Parti Sociali dell’artigianato veneto del 27 aprile e del 21 maggio 2020, qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 previste dal D.L. 104/2020 oltre la data di scadenza indicata nell’accordo, viene loro richiesto unicamente di inviare il modello allegato all’accordo indicando una nuova data di scadenza dell’accordo che non potrà comunque superare quella del 31 dicembre 2020;
  • datori di lavoro che abbiano sottoscritto un verbale di accordo iniziale ovvero abbiano esteso la validità dell’accordo iniziale siglato a marzo/aprile indicando una data di scadenza diversa dalle scadenze prefissate del 31 agosto o dal 31 ottobre (a titolo esemplificativo 30 giugno, 15 luglio, 31 luglio, 30 settembre …), qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 previste dal D.L. 104/2020, invieranno il modello allegato all’accordo, indicando la nuova data di decorrenza (comunque dal 13 luglio) dell’utilizzo delle ulteriori settimane e la nuova data di scadenza che non potrà comunque superare quella del 31 dicembre 2020. Allo stesso modo opereranno i datori di lavoro che al termine del periodo indicato nel verbale di accordo e/o della comunicazione di estensione della validità dell’accordo stesso abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell’attività produttiva.

I datori di lavoro che avessero integralmente esaurito, per effettiva fruizione, le 18 settimane di prestazione FSBA “causale Covid-19” previste dalle precedente normativa (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche operate dal D.L. 34/2020 e relative leggi di conversione) entro una data antecedente il 13 luglio 2020 potranno richiedere l’Assegno ordinario FSBA (non causale Covid-19) ove non già esaurito per pregresso utilizzo nel biennio di riferimento, secondo le indicazioni che saranno loro fornite dalle associazioni di categoria.