Novità maternità 2024

NOTIZIA AGGIORNATA AL 6 MAGGIO 2024

CONGEDI PARENTALI ex facoltativa -comma 179 circ.4/2024 Inps punto 4

Si prevede l’innalzamento, in alternativa tra i due genitori, a due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, dell’indennità per congedo parentale all’80% della retribuzione (soggetti che terminano il congedo di maternità e paternità successivamente al 31.12.2023). Dal 2025, il secondo mese scende al 60%. I restanti 6 mesi di congedo parentale spettanti ai lavoratori genitori rimangono indennizzati al 30%. Si applica ai soggetti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31.12.2023.

Con specifica ulteriore circolare INPS saranno fornite le relative istruzioni operative.

ESONERO CONTRIBUTIVO-più netto- PER LE MADRI NEL 2024

La legge di bilancio 2024 ha previsto il “Bonus mamme”: l’esonero della contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione), fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli.

Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di  due figli.

L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse, invece, le lavoratrici domestiche. 

Le madri dipendenti, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all’esonero dal mese di gennaio 2024. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino. Si sottolinea il recupero in arretrati di quanto dovuto per i periodo di paga di gennaio 2024 e febbraio 2024 può essere effettuata fino a maggio 2024 ( vedi circ.27/2024 punto 8).

Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell’ultimo figlio.

Le lavoratrici interessate all’agevolazione devono dichiarare i codici fiscali e i dati anagrafici dei figli ai propri datori di lavoro. Per tale finalità abbiamo predisposto un apposito modello editabile vedi fac simile che segue oppure le stesse lavoratrici possono utilizzare l’utility creata sul sito dell’INPS che però prevede l’autenticazione con SPID o CIE 3.0 ( vedi manuale a fondo pagina).

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare le FAQ (pdf 220KB) o e la circolare n.27/2024 (qui) .

Con la pubblicazione del messaggio Inps n. 1702 del 6 maggio 2024, che si allega sotto, l’istituto ha poi aggiornato le istruzioni operative già divulgate (con circ. 27 del 31 gennaio 2024) sulla disciplina in oggetto, riportata ai commi 180/182 della legge di bilancio del 2024 (legge n. 213/23). La fruizione del bonus avviene, senza presentazione di domanda, tramite comunicazione della lavoratrice interessata al datore di lavoro che prevede ad inserire nel flusso Uniemens i codici di conguaglio.

Ricordiamo infine che la dichiarazione della lavoratrice ( scritta al datore o utility) può avvenire entro 7 mesi decorrenti dal 1° del mese successivo al mese di paga/competenza in cui il datore di lavoro tramite il suo intermediario di cui alla l.12/1979 ha esposto nel flusso uniemenes di quel dato mese paga per la 1^ volta l’esonero in questione per la lavoratrice; il messaggio riporta delle esemplificazioni a cui facciamo pieno rinvio.

Per info chiamare il proprio ufficio paghe mandamentale o in provinciale al 0422 43 33 00 T4.